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18
Gen
2021

Emergenza Covid-19, avviso 18 gennaio

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che entrano in vigore dal 16 gennaio e lo restano fino al 5 marzo 2021 (fonte http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-18-gennaio-2021/).

Riportiamo qui di seguito quanto è previsto per il mondo dello sport:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: continua l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui è garantita (in modo continuativo) la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

ATTIVITÀ ALL’APERTO: permane la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone minorenni o non completamente autosufficienti; nelle Regioni cd. rosse, resta consentito lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportive esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

SPORT AGONISTICO: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dal decreto e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Nelle cd zone rosse sono sospese le competizioni e gli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva;

PALESTRE, PISCINE, CENTRI TERMALI: prosegue la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Esclusivamente nelle Regioni cd. gialle, ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE: fatto salvo quanto previsto per gli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

Le attività che possono essere svolte nelle diverse zone di rischio possono essere così sintetizzate:

Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla): è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

  • Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.
  • Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo quanto specificato all’art. 2, comma 4, lettera b) del DPCM del 14 gennaio 2021. Le disposizioni sono valide dalle 5 alle 22 e per svolgere attività di pratica sportiva all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

  • L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
  • L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione.
  • Viene sospesa l’attività anche nei centri e circoli sportivi all’aperto.
  • Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di preminente rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico…