E’ possibile consultare l’intera F.A.Q. sul sito http://www.sport.governo.it/it/
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.
È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto, a livello individuale. Non è quindi possibile fare partire di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?
Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.
Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?
Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM.
Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f). Pertanto, per gli sport di contatto di interesse nazionali, svolti in piscina (es. pallanuoto) si potranno continuare con gli allenamenti. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.
Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.
I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.
Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?
Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.