Di seguito pubblichiamo una sintesi delle linee guida contenute nel decreto del 13 ottobre del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
- e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; - per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – e’ consentita la presenza di pubblico, con
una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia’ adottate dalle regioni e dalle province autonome, purche’ nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; - l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita’ dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; - lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport e’ consentito, da
parte delle societa’ professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e societa’ dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita’ connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;
FONTE: http://www.sport.governo.it/it/notizie/decreto-del-ministro-per-le-politiche-giovanili-e-lo-sport-in-merito-allindividuazione-delle-discipline-sportive-di-contatto/
DECRETO 13 OTTOBRE: http://www.sport.governo.it/it/notizie/decreto-del-ministro-per-le-politiche-giovanili-e-lo-sport-in-merito-allindividuazione-delle-discipline-sportive-di-contatto/
TESTO DECRETO MINISTERIALE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg